Ecco il DPCM per il 5 per mille 2010: meglio tardi o meglio mai?

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Vita segnala l’uscita l’altra sera in GU del DPCM sul 5 per mille 2010 (parla di legge, ma va bene così). Anche Nonprofitonline inizia ad approfondire il tema. Vediamo, dopo qualche giorno di pausa causa malanni di stagione, di cosa si tratta.

Ogni anno la legge del 5 per mille si accompagna immancabilmente ad un DPCM che – nella realtà dei fatti – fa veramente la parte del leone. In esso abbiamo infatti trovato le reali modalità di iscrizione, le regole per l’incasso, altri topics del 5 per mille dell’anno.Poi, certo, il fatto che a parte la I edizione (2006) non siamo riusciti a leggerne uno – dico uno – prima della scadenza del termine dell’iscrizione, la dice lunga su quanto il binomio legge e non profit sia tenuto in considerazione.

2007: DPCM pubblicato in GU 4 giugno

2008: DPCM pubblicato in GU 3 giugno

2009: DPCM pubblicato in GU 11 giugno

2010: DPCM pubblicato in GU 8 giugno

In ogni caso, il ritardo di pubblicazione dalla scadenza di iscrizione alla pubblicazione del decreto in GU (modalità di conoscenza ufficiale del contenuto dell’atto) si è aggirato tra i 30 e i 60 giorni.

Comunque sia, anche quest’anno abbiamo il nostro DPCM, quindi di cosa ci lamentiamo?

Forse ci lamentiamo del contenuto che diventa sempre meno comprensibile; diciamo la verità. Ogni DPCM dovrebbe essere il copia / incolla dello scorso anno, se non fosse che bisogna cambiare l’anno (e vabbé) e i riferimenti legislativi.

Qui la questione è stata un pò più ardua, dato che la legge del 5 per mille – alla data della promulgazione del DPCM – non c’era. Infatti, il DPCM è del 23 aprile, la legge vera – con quel minimo di regole (non il finanziamento di 400 mln della finanziaria scorsa, era una finta) – è la L 73/2010 del 22 maggio (conv DL 40/10).

La legge è arrivata un mese dopo il decreto che l’ha regolata. Bravi i nostri mastri pasticcieri – anzi pasticcioni!

Arriviamo ora al testo: in rosso trovate i pochi commi commentabili.

Buona lettura

Carlo Mazzini

Qui il testo completo da scaricare


Art. 2 Individuazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)

10. Entro il 31 marzo 2011 l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonche’ quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le  cause di decadenza previste nei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

No, scusate. A quest’ultimo comma non crediamo più; ce lo avete detto altre volte e sappiamo benissimo come è andata a finire



Art. 7 Presenza dei medesimi nominativi in piu’ elenchi

3. Un ente presente in piu’ elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell’elenco da cui e’ stato cancellato.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

Banalità van cercando con questi due ultimi commi.

Se sono iscritto in a) e b) e perdo il diritto di restare in a) … rimango in b).


Art. 11 Corresponsione del cinque per mille

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell’art. 1, sara’ effettuata, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate:

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera a);

dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per i soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera b);

dal Ministero della salute per i soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera c);

dal Ministero dell’interno per gli enti indicati all’art. 1, comma 1, lettera d);

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all’art. 1, comma 1, lettera e);

5. L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attivita’ o non svolgere piu’ l’attivita’ che da’ diritto al beneficio.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

7. Per ragioni di economicita’ amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Alcune novità di rilievo.

Comma 4: ribadiscono che il 5 per mille è diventato – da meccanismo semplice a casino (senza accento) royale per una semplice ragione. Ci mettono le mani in troppi: non enti non profit, ma ministeri!

5 Ministeri per 5 settori!

Comma 5: se l’ente che ha richiesto i soldi ha cessato l’attività o quella attività necessaria per avere il 5 per mille, allora non ha più diritto ai soldi. Giusto: peccato che non dicano dove vanno quei soldi

Comma 7. sotto i 12 euro nessuna erogazione; costa più erogarli rispetto alla cifra erogata. Giusto; dopo 5 anni l’hanno capita!


Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme

6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non  possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita’ sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalita’ di utilita’ sociale.


Comma 6, grande novità:non utilizzate i soldi del 5 per mille per coprire le spese di pubblicità.

Come cretinata non c’è male, ed il bello che in fondo trovate un sacco di Ministri che l’hanno avvallata.
Chi incassa 100 da 5 per mille, facilmente ha – a parte pochi casi – entrate per altri 2 o 300 (o 2 o 3000).

Quindi, la P.A. non ha capito che non era questo ciò che doveva scrivere ma – se proprio doveva –poteva scrivere che le spese di pubblicità non potevano essere per “x” anni consecutivi essere maggiori di un y% dell’incassato.

Roma, 23 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi

Il Ministro della salute Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010

Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 394

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