Rendicontazione 5 per mille: la versione del Ministero della Salute

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Il sito Nonprofitonline informa che sul sito del Ministero della Salute sono comparse le istruzioni e i modelli di rendicontazione del 5 per mille.

Vediamo di cosa si tratta.

Questo è il link della pagina dedicata nella quale leggiamo:

Rendicontazione per gli anni 2007 e successivi

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo al ricevimento dei contributi del 5 per mille, ciascun ente percepiente dovrà inviare una scheda riassuntiva (allegato A) relativa alle quote assegnate, nella quale saranno indicati, per ciascun progetto, il titolo dello stesso, i fondi 5 per mille assegnati, il costo complessivo del progetto (se co-finanziato), la data indicativa di inizio e la durata prevista.
Tale scheda dovrà essere corredata da una relazione che illustri in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite per le finalità cui sono destinate.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto, dovrà altresì pervenire alla scrivente amministrazione:

  1. una scheda di rendicontazione delle spese, secondo il modello appositamente predisposto (Allegato B)
  2. un abstract dei risultati ottenuti dal progetto ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche derivate dallo stesso (allegato C).

In tali pubblicazioni dovrà essere indicato che il progetto è stato finanziato o co- finanziato con i contributi del 5 per mille.

Gli enti abilitati ad accedere al Workflow della Ricerca potranno inviare gli atti attraverso tale sistema; gli altri enti dovranno inviare la documentazione, da una casella di posta certificata, al seguente indirizzo:
dgrst@postacert.sanita.it

Per eventuali informazioni:
Dott. Guglielmi (Direttore ufficio) 0659942186
Dott.ssa Mattina 0659943808

(Seguono i moduli, andate direttamente alla pagina).

Ho chiesto perché mai facessero riferimento anche al 2007, e mi è stato riferito che l’obbligo vi è dal 2008 e che il 2007 è facoltativo; per il Ministero è comunque prioritario avere un quadro trasparente della destinazione dei fondi. Aggiungerei che è prioritario anche per la fede pubblica.

Ho anche chiesto – al Ministero – se intendessero la rendicontazione “di cassa” o “di competenza”.

Il Ministero ha risposto che sa benissimo (dato che è il “core” del suo lavoro) che le ricerche non si esauriscono in un anno e che spesso le ricerche sono co-finanziate. Proprio affinché siano chiari i termini di finanziamento (tempi, cofinanziatori, risultati) il Ministero ha previsto l’invio da parte dell’ente di una prima scheda di fondi “assegnati” (a ricerche ecc con previsione di tempi) e una seconda di rendicontazione delle spese per ricerca. Come dire: un preventivo ed un consuntivo.

Le date da tenere a mente sono quindi:

Entro il 31 gennaio anno successivo ad incasso somme 5 per mille: invio prima scheda con impegni di spesa

Entro il 31 gennaio successivo alla conclusione di ogni singolo progetto: invio seconda scheda di rendicontazione (con abstract dei risultati)

Carlo Mazzini

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6 commenti

  1. Questo vale per le fondazioni scientifiche, ecc. che fanno capo alministero della salute….? Ma per le Aps, le Onlus, ecc. è sempre valida la norma del tetto dei 20.000 euro per l’invio della rendicontazione….?

  2. Caro Mazzini,
    non mi sembra corretto equiparare le istruzioni per la rendicontazione emanate dal Ministero della Salute per gli Enti della ricerca sanitaria, con quelle che attendiamo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le Onlus, non fosse altro per il fatto che le prime si riferiscono a ben definiti progetti con un andamento temporale ben precisabile (tant’è che si presume l’invio della rendicontazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla erogazione del beneficio per gli impegni di spesa, ed entro il 31 gennaio successivo alla conclusione del singolo progetto per l’abstract dei risultati),mentre le Onlus non sempre vincolano l’utilizzo del beneficio ottenuto a uno specifico progetto, ma spesso lo richiedono a sostegno dell’attività corrente dell’associazione, tranne i casi in cui il fine per cui si richiede la sottoscrizione sia dichiarato esplicitamente; nè mi pare che le istruzioni fin qui pubblicate ai fini dell’iscrizione alle liste delle Onlus specificassero vincoli di utilizzo,se non il divieto (comparso solo a decorrere dal 2010 però) di utilizzare i fondi del 5 x mille per la pubblicità della raccolta stessa (divieto peraltro ridicolo che presuppone che l’Ente non abbia alcuna altra fonte di entrate…).
    Nell’ attesa che anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si degni di rendere note le proprie istruzioni, cosa dire alle Associazioni che praticamnte ogni giorno ci chiedono lumi?
    Con stima
    Andrea Vuano

    • In realtà, i presupposti di legge e di regolamentazione (DPCM) sulla rendicontazione del 5 per mille sono gli stessi per tutti i settori.
      Quindi, se un ente di ricerca sanitaria intendesse utilizzare i fondi del 5 per mille per finanziare la struttura e non dei progetti, potrebbe benissimo farlo.
      Infatti la finalità del finanziamento non è all’attività di ricerca sanitaria ma “agli enti di ricerca sanitaria”.

      Quindi tutti dovrebbero essere sulla stessa barca.

      In merito alla ridicolaggine del divieto di finanziare la pubblicità sul 5 per mille, già scrissi e condivido in pieno.
      Come tutte le cose ridicole, anche questa è peraltro rischiosa. Chi – forte di altri fondi – investirà cifre spropositate sulla pubblicità del 5 per mille, potrà nascondere le cifre!

      Pensi che pare che questa genialata sia stata suggerita dall’Agenzia per le Onlus!

      cm

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