Confermato il 5 per mille ridotto di un quarto

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E’ bello iniziare l’anno con una cattiva notizia, in quanto si spera che peggio di così non possa andare. Tra l’altro ho evitato di rovinarvi la fine di un anno tanto infausto annunciandovi che quelle che erano dicerie pubblicate su siti importanti – Sole, Corsera – si sono rivelate amare verità. Il 29 dic scorso, infatti, e’ stato pubblicato sulla GU il testo del Dl 225 Milleproroghe che in sostanza afferma che le risorse disponibili per il 5 per mille 2011 sono 300 milioni, in quanto altri 100 sono indirizzati alla ricerca e alla cura della SLA.
C’è poco da aggiungere se non che Tremonti inizia l’anno con un’altra figuraccia che fa il paio con quella del 5 per mille ad Aquila, vi ricordate?

Di seguito trovate il testo

Auguri di buon 2011
Carlo Mazzini

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,
si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni
di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai Sensi dell’articolo 3.

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