5 per mille 2009: avvisaglie meno deboli, conflitti certi, conflitti possibili (aggiornato 16.07)

0

Venerdì scorso, Vita ha dato prontamente notizia della reintroduzione del 5 per mille nel testo del DL 112/08, all’esame della Camera (Commissione V e VI).
Questo è il testo nuovo
“Art. 63-bis.
(5 per mille).
1. Per l’anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
(questa lettera è stata aggiunta grazie ad un emendamento approvato dalla Commissione, lunedì 14.07)

2. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 è integrata di 20 milioni di euro per l’anno 2009.
Conseguentemente, all’articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All’onere derivante dall’articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. (Nuova formulazione) Il Governo.”

Questa – un pò tecnica – è la spiegazione del Governo stesso che parla di mero errore materiale (le Onlus ne sanno qualcosa, caro il mio settore pubblico)
Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in relazione all’emendamento 63.06 del Governo, recante misure relative al 5 per mille, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, precisa che l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di venti milioni di euro per l’anno 2009 fa riferimento al soddisfacimento delle richieste effettuate in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2008. Precisa peraltro che l’autorizzazione di spesa a cui si riferisce la citata integrazione finanziaria riguarda l’articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007, che, per mero errore materiale, è stata identificata con l’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Dichiara pertanto di presentare una riformulazione dell’emendamento (quello sopra riportato NDR) che tiene conto delle esposte precisazioni.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiara ammissibile, l’articolo aggiuntivo 63.06, nella nuova formulazione (vedi allegato 2).

All’assenza delle associazioni sportive dilettantistiche la Lega Nazionale Dilettanti ha risposto con veemenza e hanno già fatto sentire la loro voce, cioè hanno mosso tutte le loro pedine, come è nel loro diritto (che poi piaccia o meno, è altro discorso).
Tanto è vero che trovate questo comunicato stampa sul loro sito.
(trascrivo solo la parte iniziale)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonchè Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, ha espresso viva soddisfazione per le rassicurazioni ricevute dal Governo in ordine al mantenimento del cinque per mille a favore delle società sportive dilettantistiche:
“Prendo atto dell’atteggiamento assunto al riguardo dall’Esecutivo – dice Tavecchio- che si è mostrato sensiibile alle esigenze del mondo dello sport dilettantistico con il mantenimento di un provvedimento ritenuto di fondamentale importanza per il sostegno delle migliaia di società che svolgono attività di volontariato.”

Quindi, pasticcio in arrivo.
(Aggiornamento) Anzi, arrivato. Vedi l’inserimento – in grassetto sopra – delle associazioni sportive dilettantistiche alla lettera e).
Comunque registro una evoluzione: il 5 per mille scorso vide l’aggiunta delle sportive dilettantistiche con l’introduzione della lettera c-bis). Quest’anno gli estensori hanno dato prova di aver studiato con maggior impegno l’abbecedario!

Il conflitto probabile è quello tra questa norma – in via di introduzione – con un disegno di legge dato (nel suo successo) ormai sicuro – leggi qui Vita – che renderebbe stabile il 5 per mille, senza necessità di introdurlo ogni anno nel suk della finanziaria.

Mettetevi d’accordo.
Perché sprecare tanti interventi (Commissione, di qua, progetto di legge di là) quando un testo solo forse vi porterebbe il massimo della visibilità e di concretezza?
Come faccio semplici le cose, io.

cm

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi