Volontari pre-pagati: ecco le altre organizzazioni che possono accoglierli

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Vi ricordate la questione della spinta all’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici riportata in legge dal governo nel giugno scorso?
E il premio per questi lavoratori (70% della retribuzione) se operavano continuativamente in Onlus e APS?
Qui trovate l’articolo della volta scorsa.

Ieri con DM il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha deliberato che oltre ad Onlus e APS, gli enti che possono accogliere questi fuoriusciti sono
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (cioè Decreto Urbani)
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni. (in questo articolo trovate chi sono)

Qui sotto il testo del decreto

Carlo Mazzini

DM 5-11-08: Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attivita’ di volontariato per l’elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio. (GU n. 296 del 19-12-2008 )

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2008
Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare
attivita’ di volontariato per l’elevazione del trattamento economico
temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del
quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianita’
contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non
economici, dalle universita’, dalle istituzioni ed enti di ricerca
nonche’ dagli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l’esclusione del personale
della scuola;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede
l’elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento
economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il
personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un’attivita’
di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze;
Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3
dell’art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale, di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1
e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non
governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione
degli altri soggetti presso i quali puo’ essere prestata l’attivita’
di volontariato;
Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla
individuazione dei soggetti presso i quali la prestazione in modo
continuativo ed esclusivo di un’attivita’ di volontariato da’ luogo
all’elevazione della misura del trattamento economico spettante ai
sensi dell’art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente
individuati dall’art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e’ prevista la deducibilita’ fiscale dei contributi, liberalita’,
donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;
Considerato, altresi’, che gli enti direttamente individuati
dall’art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono
diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ravvisata l’opportunita’ di individuare, in conformita’ alla
previsione legislativa, nel predetto ambito, ovvero tra gli enti
diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali e’
prevista la deducibilita’ fiscale dei contributi, liberalita’,
donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri
soggetti presso cui e’ possibile prestare attivita’ di volontariato;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti presso i quali il personale di cui all’art. 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, puo’ svolgere
durante l’esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo,
attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche
da:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni.
Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2008
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 188

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9 commenti

  1. Vorrei capire quali sono le modalità di prestazione presso gli Enti e onlus individuati dal DM 5.11.08.
    E’ previsto un orario? In che modo la prestazione viene certificata?
    Grazie

    • vorrei sapere quali sono gli oneri per le associazioni che accolgono come volontari i dipendenti pubblici che intendono usufruire della legge 133 art.72

      • A pag 24 del numero 1 di Vita di quest’anno (9/15 gennaio 2010) Giulio D’Imperio ben chiarisce il senso della norma e dell’ultimo parere in oggetto della Presidenza
        del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione pubblica. Vi invito a recuperarlo e a leggerlo. Vi allego invece qui il link al parere.

        Carlo Mazzini

  2. Vorremmo saperlo anche noi! Nel senso che abbiamo l’ambito bi-soggettivo (quali dipendenti e quali enti) ma non la specifica delle modalità di prestazione e gli obblighi di presenza e di certificazione della stessa.
    Come dire che siamo ancora in alto mare.
    Aspettiamo e – per quanto possibile – ci informiamo.

    Saluti

    Carlo Mazzini

  3. Desiderei conoscere l’elenco completo degli enti individuati dal D.M. 5/11/08 e cosa comporta questo impegno di volontariato ( giorni di lavoro, orario di lavoro, etc).

    Grazie E cordiali saluti.

    pia

  4. Sugli impegni già scrissi … ad oggi non lo sappiamo! E quindi mi ripeto.
    Sugli elenchi:
    a. quelle culturali: non esiste un elenco unico ma sono quelle riconosciute (prefettura o regione) ai sensi DPR 361/00
    b. esistono elenchi e li trova in questo articolo http://www.quinonprofit.it/?p=127: attenzione, è la prima serie di elenchi (quella afferente il DL 35/05), non la seconda.

    Cordiali saluti

    cm

  5. A PROPOSITO DI ESONERO DAL SERVIZIO COME PREVISTO DALL’ART. 72 DELLA LEGGE 133/08, gradirei sapere cosa significa svolgere attività di volontariato in modo esclusivo e continuativo. Vuol FORSE dire effettuare 36 ore settimanali presso una ONLUS?
    DISTINTI SALUTI MAURO MELIS

  6. Buongiorno,
    vengo a scrivervi per avere delucidazioni in materia di esonero dal servizio.
    Mi trovo dal 1° aprile in esonero ed ho scelto di fare volontariato presso la LIPU che non avrebbe problemi a rilasciarmi al termine dei sei mesi come richiesto dal Ministero dell’Interno ove ho prestato servizio, documentazione a riguardo. La domanda è questa: in caso di infortunio o malattia, la LIPU si pone il problema se considerare il volontario attivo o no per tutta la durata dell’assenza, e quali responsabilita’ le appartengono.
    Inoltre non mi è chiaro se tale documentazione dopo i primi sei mesi al 50 per cento mi farà avere il restante 20 per cento come conguaglio, e se tale procedura si protrarra’ in seguito.In questo caso dovro’ sempre percepire il 50 per cento con conguaglio ogni sei mesi? non mi sembra sia uguale al 70 per cento mensile.
    Grazie

    • Io do certe notizie, di cui comprendo la base ma non “l’altezza”. Intendo dire che se parliamo di materia giuslavoristica io non ho le basi per dare una qualsiasi risposta. Tempo fa trovai uno spunto interessante del dott Giulio D’Imperio su Vita, in merito all’uscita di una circolare credo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne parlai qui.
      Oltre a ciò non so.

      Mi scusi per l’approssimazione.
      cm

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