Volontari pre-pagati dallo Stato: indicazioni ulteriori, forse non definitive

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La telenovela dei dipendenti pubblici, vicini alla pensione e “messi in pausa” con riconoscimento di parte dello stipendio, va avanti.
Ce ne eravamo occupati perché a chi accettava la messa a riposo (che gli garantiva il 50% della retribuzione), gli si riconosceva un aumento al 70% se dimostrava di operare in maniera continuativa a favore di un ente di volontariato.
Ne parlammo una prima volta qui, e poi di nuovo qui per la definizione degli altri soggetti che potevano “ricevere” tali “strani” volontari.

La novità di alcuni giorni fa è che è stata pubblicata sulla GU del 21 gennaio us, una Circolare (datata 20 ottobre 2008, le fanno scrivere dai monaci amanuensi) che regola tutta una serie di questioni ben complesse, legate alla materia giuslavoristica.

Questo il provvedimento completo.
Circolare Presid Cons Ministri

Per la parte che ci interessa avrei individuato due “spezzoni” della Circolare.

Primo spezzone

Come detto, e’ contemplata la possibilita’ di svolgere attivita’ di
volontariato. Infatti, il comma 3 della disposizione prevede che:
«Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed esclusivo attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative
che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del
predetto trattamento economico temporaneo e’ elevata dal cinquanta al
settanta per cento.».
L’attivita’ considerata dalla norma deve essere svolta presso i
soggetti ivi indicati e presso quelli che saranno individuati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di
adozione). In tale caso la misura del trattamento economico
temporaneo e’ elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l’attivita’
svolta sia prestata a titolo gratuito. Tale circostanza dovra’
naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente
interessato al momento della produzione della domanda di esonero o
nel corso dell’esonero stesso (se si intende iniziare l’attivita’
successivamente).

Pertanto, sembra che il soggetto attivo debba essere l’aspirante volontario e non l’ente di volontariato.
Certo è che la documentazione dovrà riportare quale ente, quali ruoli e attività, ecc.
Sarebbe comunque utile stilare una sorta di “contratto di volontariato” specifico per il volontario statale (potremmo chiamarlo il “reiettato da Brunetta”). Potrebbero pensarci i Centri di Servizio, ad esempio.
La domanda comunque è: quale responsabilità si prende l’ente di volontariato, la onlus ecc se il volontario non presenzia più alle attività del volontariato? Ad oggi la domanda rimane inevasa.

Secondo spezzone.
In merito alla “Configurazione giuridica della posizione di esonero – compatibilita’ con prestazioni di lavoro autonomo”
si legge:

Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5, il dipendente
puo’ svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di
occasionalita’, continuativita’ e professionalita’ purche’ non a
favore di amministrazioni pubbliche o societa’ e consorzi dalle
stesse partecipati. Tale disposizione e’ intesa ad evitare che il
soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga
utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla
stessa amministrazione di appartenenza e, piu’ in generale, da parte
di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione
pubblica con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare
elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento
di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come
ad esempio tramite le societa’ di consulenza e le associazioni.
E’ consentito – ed anzi incentivato – lo svolgimento dell’attivita’
di volontariato.

Leggiamo trasversalmente queste indicazioni; sempre nello specifico del non profit, potrebbe risultare incompatibile l’utilizzo del volontario nelle attività convenzionate, altrimenti ci si ritroverebbe di fronte ad una applicazione elusiva (da parte dei 3 soggetti: ente pubblico, ente di volontariato, volontario) della norma.
Se la mia interpretazione – a caldo – è corretta, fate quindi attenzione all’ambito di volontariato nel quale intendete impiegare il volontario.

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. di tutto quello che c’è scritto,non sono riuscito a trovare cosa si intende per svolgere in modo continuo ed esclusivo attivita’ di volontariato(quante ore all’anno o quante ore settimanali bisogna fare per avere il diritto del 70 x100?grazie

  2. Quante volte, figliuolo?
    Appunto. Nulla si sa.
    Ad oggi non abbiamo alcuna indicazione, nè per i pensionandi, nè per le organizzazioni non profit

    cm

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