Rendiconti 5 per mille: le fantozziane richieste del Ministero del Lavoro

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ptmSono state pubblicate pochi giorni fa le nuove linee guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sulla rendicontazione del 5 per mille. Sono scaricabili da qui.

Vediamo di cosa si tratta: alcuni anni fa ne era stata pubblicata una prima versione, ora, dato che, pur con i dovuti distinguo, esse funzionavano e meritavano un 6+, il Ministero ha pensato di riscriverle, aggiornarle per potersi prendere un bel 4-.

A pagina 2 trovate questa frase

La pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non costituisce, per gli stessi beneficiari del 5 per mille, la nascita di un diritto certo poiché gli elenchi per diventare definitivi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non contesto la tecnicalità, ci sarà sicuramente un procedimento interno tra Agenzia e Ministeri, procedimento ovviamente non conoscibile dal cittadino. Ma che si venga fuori con questa affermazione è davvero troppo, nel senso che le amministrazioni pubbliche non si rendono conto degli effetti di certe affermazioni e dei loro comportamenti. Mettiamo – e non ho ragioni per dubitarne – che il procedimento sia: Agenzia comunica al Ministero, Ministero dà l’ok all’Agenzia, Agenzia pubblica l’elenco. Se è così – questo ci è stato sempre detto – la pubblicazione degli elenchi dovrebbe far sorgere un diritto degli enti ad incassare (nei tempi ahimè lunghetti) le somme riportate dagli elenchi su un sito che non è quinonprofit, è il sito dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria, un pezzo importante dello Stato. Ora ci dicono invece che “la pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non costituisce, per gli stessi beneficiari del 5 per mille, la nascita di un diritto certo”? A parte il fatto che o un diritto è certo oppure non è un diritto (non esiste il diritto incerto). Che senso ha pubblicare delle liste con i famosi numeri di scelte (sempre di più) e soldi (sempre di meno, e non per effetto della crisi), se poi non posso utilizzare quegli infiniti .pdf come titolo di credito esigibile? Ma vedrete che tra poco ci torneremo.

Peraltro il Ministero si allarga giusto un poco sui poteri che la legge gli affida in merito alla rendicontazione.

Le legge dice (art 3, c 6 e 7, L 244/07)

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta’ sociale, del Ministro dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita’ del riparto delle somme stesse nonche’ le modalita’ e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

L’art 2, cc 4-undecies 4-duodecies del DL 40/10 ribadiscono lo stesso concetto; si tratta della norma che ha retto le ultime tre edizioni che dice

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita’ del riparto delle somme stesse nonche’ le modalita’ e i termini del recupero delle somme non spettanti.

Le linee guida dicono (premessa, pag 2)

Si tratta di un documento obbligatorio (il rendiconto, ndr) che, nel caso in cui non venga redatto nei tempi e nelle modalità fissate – come da apposito modello predisposto dall’Amministrazione erogatrice della somma – la legge prevede il recupero della somma erogata.

C’è una bella differenza, direi. Quale legge dice che bisogna assolutamente seguire quelle linee guida, quel modello ecc? Nessuna. La legge dice che delega al DPCM di natura non regolamentare “le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate”.

Termini e modi del recupero, non termini e modi della rendicontazione. Infatti sui termini temporali, il Ministero della Salute ha dato limiti persino maggiori dell’anno (dato che sono ben consapevoli che dover utilizzare in un solo anno certe somme vuol dire sprecarle).

Voi direte, sì ma il DPCM dice – art 12, c 1 DPCM 23.4.10 –

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell’art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

Ma per me può anche dire che si dice “kazakistano”, resta il fatto che la legge, delegando al DPCM alcuni compiti, non ha detto che può definire le modalità di rendicontazione e soprattutto renderle obbligatorie.

Ma non tutto in queste linee guida è sbagliato, fosse anche per errore (ma non è così, lo riconosco, è un soffio di avvedutezza immerso in un bagno di sprovvedutezza) il Ministero parla (pag 4) della possibilità di accantonare per progetti futuri – ma già definiti – le somme incassate.

Accantonamento parziale 

E’ possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa).

E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

Poi, certo, dopo aver respirato cinque secondi si ritorna nell’apnea del non-sense. Nello schema di rendiconto riportato all’interno delle linee guida si legge (pag 5, punto 1): Risorse umane

N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato 

E’ obbligatorio? E sulla base di quale legge? Direi che manca del tutto il senso della misura quando si danno degli obblighi al modo dell’ipse dixit (facciamo presente che è principio decaduto da alcuni secoli) senza dare alcuna spiegazione. Già non ti possono dire che è obbligatorio, in più non ti dicono perché lo richiedono. Quando si dice che lo Stato è vicino al non profit, al cittadino …

Pagina successiva, punto 4

N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato 

E’ obbligatorio? Idem come sopra. Vuoi fare un controllo? Muoviti, fallo.

A pag 6 sotto il paragrafo “Voci di spesa del fac-simile di rendiconto” si legge

I costi che compariranno nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del “5 per mille dell’Irpef” e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi.

Quindi ecco svelato l’arcano di cui sopra. Eravamo abituati ad aspettare gli elenchi dell’Agenzia delle Entrate, vero? Bene, stampatene poche pagine e poi fatene areoplanini di carta perchè non hanno alcun valore (per il Ministero).

Gli elenchi che valgono sono quelli pubblicati dal Ministero.

Li hanno mai pubblicati sul sito del Ministero? No. Hanno sempre linkato quelli dell’Agenzia. Ma non solo.

Per il 5 per mille 2011 si legge sul sito del Ministero “Il 9 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione delle scelte e degli importi spettanti a ciascun beneficiario”

Sarà quella la data che dovremo far valere tra poco più di un anno come data iniziale dalla quale possiamo computare le obbligazioni rendicontabili per il 5 per mille?

Ma se la pubblicazione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate conta (per il Ministero) come il due di picche, perchè il Ministero si prodiga a riportare la data precisa di pubblicazione degli elenchi da parte dell’Agenzia?

Anno 2010, quello che dovreste rendicontare a breve. E’ forse riportata una data nel sito del Ministero, così che diligentemente possiamo capire da quale giorno possiamo raccogliere le fatture e le ricevute dei costi imputabili al 5 per mille? Niente, nella pagina del Ministero del Lavoro non si parla di date (guardate qui).

Poi però ci danno un’alternativa al rendiconto. Ed è la genialata del secolo!

Nella precedente versione delle linee guida si diceva che, in alternativa al rendiconto, poteva essere presentato il bilancio redatto “secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia per le Onlus”.

Nella versione attuale si prende atto che l’Agenzia per le Onlus, poi “del Terzo Settore” ha esalato gli ultimi ed incerti respiri nella primavera del 2012, e  si parla in generale di bilancio sociale in modo atecnico, senza dire – come avrebbero dovuto fare e come era scritto nella precedente versione – “Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del “5‰ dell’Irpef” percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti”.

Allora lo si diceva ben consci che quei geni dell’Agenzia del Terzo Settore (e coloro che li avevano “aiutati” a scrivere le linee guida) si erano dimenticati di mettere nel rendiconto una voce apposita “5 per mille”! Ora invece potete mandare il link alla pubblicazione del bilancio sociale e il vostro adempimento è fatto!

Notate bene come prima mi dice che devo fare di tutto per rendicontare tutti i costi con richieste fuori dal mondo (bonifici, copie delle buste paga ecc) poi mi dice: “guarda, in alternativa, scriviti come cavolo vuoi un bilancio sociale (che non ha obblighi di forma, contenuto ecc) che per me va bene comunque”.

Ce ne sarebbero altre di “incongruenze” (le chiamo così perché oggi mi sento particolarmente di buon umore) ma lascio che siate voi a scoprirle e se volete a riportarle qui o dove volete.

Poche conclusioni e vediamo se sono condivisibili.

– Il ministero ha fatto un pessimo lavoro, dichiarando obbligatorio (le sue indicazioni) ciò che non lo è mai stato.

– Ho detto e ripetuto – in beata solitudine – QUI e QUI che il rendiconto separato del 5 per mille è “una cagata pazzesca” e, non è che avessi bisogno di una conferma ulteriore, ma loro me l’hanno data. Che ci posso fare?

– La proposta di stabilizzazione del 5 per mille ad opera (si fa per dire) di Bobba, Vignali e altri (appoggiata acriticamente da Forum del III settore) nulla dice sulla rendicontazione; e fa male. Dovrebbe dire che è obbligatorio inserire le somme e le imputazioni nei bilanci e rendiconti “tradizionali” (che sono obbligatori per tutti i soggetti iscritti al 5 per mille indipendentemente dal 5 per mille).

– Mi chiedo se gli enti non profit e soprattutto le organizzazioni (sedicenti) rappresentanti del Terzo Settore abbiano qualcosa da dire, magari evitando di far parlare chi è stato nominato (non eletto) in Parlamento e che incredibilmente è seduto ancora su comode poltrone autoreferenziali del non profit. Ma perchè se li tengono? Ma queste organizzazioni ne guadagnano di dignità?

A mio avviso queste organizzazioni, tenendosi i politici nei piani alti della governance non fanno altro che confermare quanto scriveva J K Jerome “Se la vanità è il motore dell’umanità, l’adulazione ne è il lubrificante”.

Veramente avremmo bisogno di tutt’altro!

Carlo Mazzini

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28 commenti

    • Me lo sono chiesto anch’io. Il documento non lo dice, è stato pubblicato il 17 luglio, quindi presumo che debba essere adottato a partire dalla prima rendicontazione successiva a questa data, presumo quindi da quella relativa al 5 per mille 2010, incassato nel 2012 e da rendicontare nel corso di quest’anno.

  1. Io la rendicontazione del 2010 l’ho già effettuata a maggio di quest’anno, la cifra fu comunicata nel maggio 2012 e abbiamo iniziato a imputare le spese dal mese successivo….spendendo il tutto al mese di marzo-aprile….

  2. la somma è arrivata a novembre 2012, parte di essa era già imputata e a maggio di quest’anno ho concluso la rendicontazione…ho sbagliato?

    • Ha fatto benissimo, sono io che non mi sono spiegato. Normalmente si attende la scadenza dell’anno per poter imputare il più possibile. Se lei “li ha finiti prima” (capisca cosa intendo dire) fa benissimo a presentare il rendiconto (o cmq a redigerlo) quando ha finito di spendere l’intera cifra.

  3. A volte mi sfugge il senso il senso di queste “linee guida”:

    – i giustificativi di spesa non si devono inviare ad eccezione di…. (cominciamo bene)

    – se le spese per il personale ammontano a più del 50% del contributo bisogna allegare copia del giustificativo. Quindi nel caso pratico ecco qualche effetto distorsivo: una micro organizzazione, di quelle che non si prendo neanche le firme dei propri cda (e ce ne sono a paginate), mette una sola busta paga di un suo collaboratore che supera il 50% del contributo…Scatta l’obbligo di inviare copia del giustificativo. Grande organizzazione che utilizza 500.000€ per dotarsi di un immobile per le sue attività sociali…niente invio dei giustificativi.
    – Ultima nota: ma il rendiconto non si inviava con posta certificata? (Stendo un velo pietoso sulla funzionaria che l’anno scorso mi ha detto che l’allegato della posta certificata positivamente inviato non le è arrivato e di rimandarle tutto con raccomanda A/R non prima di averci mandato una richiesta scritta di recupero del contributo. Così tanto per provarci)….Adesso si sono accorti che è troppo tecnologico: si ritorna alla cara vecchia busta “la trasmissione dovrà avvenire tramite raccomandata A/R”

    ps. Dove arriveremo ….

    • La questione del 50% è una stupidaggine terribile, però lei ha male interpretato ciò che hanno malamente scritto. Non c’è necessità di inviare se si è sotto i 20.000 euro ma solo di allegare al rendiconto. Quindi la differenza per quelle under 20.000 non c’è, mentre chi è obbligato ad inviarlo perché sopra i 20k€ deve inviare anche copia delle buste paga.
      La questione della PEC l’avevo notata anch’io e avevo sentito anch’io che l’anno scorso hanno avuto soverchi problemi nel gestire la PEC.
      Un vero PECcato!!!
      Certo, mentre tutta la PA vira verso la semplificazione tecnologica, qui preferiscono ricevere faldoni di carta!
      Geni assoluti!

      cm

  4. Andrea Vuano on

    Caro Mazzini,
    a parte l’italiano un po’ claudicante ( nella premessa terzo capoverso un bell’ anacoluto “si tratta di un documento obbligatorio che, nel caso in cui…,la legge prevede”ecc. ecc.; o più avanti nell’illustrazione del fac-simile del rendiconto, sotto ” risorse umane”, si legge “nel caso in cui i compensi… superano”, alla faccia della consecutio.., è chiaro che ormai anche al Ministero la sintassi è un’opinione!), venendo ai contenuti anche qui in Friuli queste linee guida stanno suscitando una serie di quesiti (in parte già superati dalle Sue risposte a chi mi precede in questo post): in particolare da parte di coloro i quali hanno già inviato il precedente modello di rendiconto relativo al 5 per mille 2010 già percepito ed “esaurito”prima della scadenza dell’anno, e ci chiedono se devono ora compilare anche il nuovo modello entrato in vigore il 17 luglio: dalle sue risposte mi pare di no, salvo secondo me i casi in cui la scadenza dell’anno per l’utilizzo del beneficio cada in questo mese, e sembri più opportuno riferirsi alle nuove linee guida,anche se tecnicamente si potrebbero ancora usare le vecchie ; Lei cosa ne pensa?
    P.S. Plaudo anch’io alla possibilità di accantonare in tutto o in parte l’importo percepito per ulteriori 12 mesi (abbiamo avuto anche qui due casi in Regione di Ass. impossibilitate a esaurire l’importo erogato in soli 12 mesi); trovo farraginoso l’obbligo di redarre una relazione in cui specificare per ogni dipendente il n.di ore imputate e il costo orario di riferimento come da tabelle ministeriali non meglio precisate (vedi aggiunta in calce al nuovo modello di rendiconto): come non ci fossero già abbastanza adempimenti …
    Con stima
    Andrea Vuano

    • Gentile dott Vuano
      da nessuna parte si dice da quale data si debbano considerare “vigenti” le nuove linee guida.
      Mi chiedo anche come possano ritenere nel Ministero che un link sulla home page del sito del Ministero possa assurgere a data di inizio vigenza.
      Stiamo veramente rasentando il ridicolo.
      Rimane il fatto che le linee guida ci sono ma se – è solo un’ipotesi – il CD avesse deliberato il rendiconto prima del 17 luglio, le linee guida di riferimento rimangono quelle “vecchie”.
      Stabilirei pertanto questo principio: la data del verbale dell’organo deputato a deliberare.

      Con altrettanta stima

      Carlo Mazzini

  5. Preg.mo Dott. Mazzini
    m permetto esporre alcune perplessità sulle nuove linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” e precisamente:
    1) il Ministero avrebbe dovuto indicare la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore di tali nuove linee guida per la compilazione del nuovo rendiconto.
    2) la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari con relativo importo da parte dell’Agenzia delle Entrate è da considerarsi irrilevante ed illusoria (Vedi pag. 2 delle linee guida) in quanto, come precisato, gli elenchi per diventare definitivi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dopo quanto tempo?).
    3) Negi anni precedenti , come da precisazione del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, (26/ottobre 2011) potevano essere inserite nel rendiconto le spese sostenute dalla data di pubblicazione dell’elenco che riporta le somme ripartite accanto a ciascun destinatario (non si precisava se si trattava dell’elenco dell’ Agenzia delle Entrate o quello del Ministero) -Ora a pag. 5 delle linee guida si parla di ” spese sostenute entro l’anno dalla data di percezione della somma” (accredito in Conto Corrente?).
    4) non sono un grande esperto di programmi per PC – ma a mio parere, contrariamente all’edizione precedente il modello di rendicontazione è prodotto in formato PDF – chiedo pertanto , se è possibile un aiuto, per ricorrere alla apposita funzione del programma Word o di altro programma come precisato a pag. 6.
    5) la rendicontazione per il 5 per mille relativo all’anno 2010 percepito in dicembre 2012 dovrà essere rendicontata con il nuovo modello?.
    La ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti
    Carlo

    • Le sue perplessità sono le mie perplessità, ed è interessante che ci ricordi anche la questione della “data” di inizio in merito alle spese sostenute. Il Ministero si è quindi rimangiato una sua stessa ammissione – peraltro davvero condivisibile.
      Sul punto 5 ho già risposto prima. Sul 4 chieda al ministero un modello in doc
      Vediamo cosa le rispondono!
      😀

      Cordiali saluti

      • Come consigliatomi ho interpellato il ministero sul punto 4 : ecco la risposta-

        Oggetto: R: RENDICONTO 5 PER MILLE IRPEF
        Da: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it
        Data: 30/08/2013 13:14
        E ’importante sia la compilazione che l’inoltro degli allegati e/o dei giustificativi di spesa. Al momento può quindi compilare manualmente. Saluti.

        Per gli altri quesiti ho ricevuto solo una risposta parziale.

        Da: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it
        Data: 26/08/2013 12:11
        Il punto di partenza è la data di pubblicazione degli elenchi AE, tuttavia possono esserci dei ritardi rispetto alla percezione del contributo imputabili a vari motivi.
        Detto ciò ,sono giustificate le spese sostenute nell’arco di un anno –e se motivate- anche nel semestre successivo(ad es. progetti durata biennale).
        Se ha dei quesiti più specifici , può riscriverci.
        Saluti.

        • Dicono: “il punto di partenza è la data di pubblicazione degli elenchi AE”, il che vuol dire che non credono neppure loro a ciò che loro stessi hanno scritto!
          Ed avevano scritto “La pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non costituisce, per gli stessi beneficiari del 5 per mille, la nascita di un diritto certo poiché gli elenchi per diventare definitivi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
          poi continuano … “tuttavia possono esserci dei ritardi rispetto alla percezione del contributo imputabili a vari motivi”. Possono esserci ritardi? Ah ah ah
          Si allontana ridendo …

          • Alla nostra associazione è già arrivato, nel mese scorso, il contributo 5 per mille 2011…siamo i primi?
            Claudio

          • Incredibile ma vero, tutti stanno riscuotendo il 5×1000 del 2011 e alle associazioni sportive, nell’indifferenza totale, devono essere richiesti i documenti per la riscossione del 2010 !!!

  6. Miracolo !!! Sul sito dell’Ufficio del Sport oggi è stata pubblicata la comunicazione che entro settembre 2013 le società sportive riceveranno la lettera con le modalità da seguire per riscuotere il 5×1000 2010 e 2011. Speriamo bene, incrociamo le dita…

  7. Egr. dott. Mazzini, sono il presidente di una asd, vorrei porle un quesito, dal conteggio delle presunte preferenze avute per il 5×1000 2010 e quelle realmente ottenute c’è una notevole differenza. Ho chiesto delucidazioni all’Agenzia delle Entrate e mi hanno detto che la discrepanza sarà dovuta al fatto che gli importi ricevuti sotto i 12 euro non vengono conteggiati. E’ possibile una cosa simile? Grazie.

    • E la domanda è: coma fa lei a sapere quante sono realmente le persone che le hanno devoluto il 5 per mille? Qualcuno glielo ha giurato / spergiurato? Ammettiamo che i suoi amici le dicano il vero.
      La risposta dell’Agenzia delle Entrate non ha senso, in quanto all’art 11, c 7 del DPCM 23 aprile 2010 (che regola il 2010 e i successivi 5 per mille) si legge che “Per ragioni di economicita’ amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.” Più che giusto. L’associazione Alfa che “in tutto” ha ricevuto 11 euro non può beneficiarne perchè il costo di trasferimento per lo Stato (e di gestione) dei soldi è maggiore del beneficio per la collettività.
      Ma qui si parla di altra casistica: Voi avete ricevuto più di 12 euro e quindi i soldi ve li devono dare tutti e il numero di contribuenti pure. La ragione della discrasia tra effettivi e conteggiati risiede nel fatti che probabilmente non conteggiano chi non ha Irpef da versare. Il che ha un senso.
      cm

  8. Il caf ha memorizzato sul computer ed ha la ricevuta dell’invio all’agenzia delle entrate di oltre 350 preferenze, per un importo superiore a 5.000 euro, al numero di codice fiscale della nostra associazione. Nell’elenco ufficiale non arriviamo a 180 includendo anche i genitori, abbiamo 220 iscritti, e simpatizzanti. L’impiegato è stato chiaro, se l’importo versato dal contribuente è meno di 12 euro non viene conteggiato. Non parlava del totale, come dobbiamo comportarci per far verificare le preferenze e gli importi?

    • E’ un pò difficile verificare in quanto il CAF – a mio avviso – non può dirvi quante preferenze avete ricevuto, non può proprio, credo che possa rischiare una sanzione assai grave se comunica determinate informazioni.
      Detto questo, rimango dell’idea del fatto che se l’imposta netta è pari a zero (nel 2006 furono 2,4 milioni i casi su 15,8 contribuenti sottoscrittori del 5 per mille) non contano detti contribuenti nel totale delle preferenze.
      cm

  9. Come fate a dire che, se l’importo è inferiore a 12 euro, non viene conteggiato? Questo escluderebbe un gran numero di contribuenti, pensionati, ecc

    • Giusto, Brava. Infatti vengono esclusi i pagamenti alle organizzazioni inferiori a 12 euro (cfr il rif al DPCM di qualche commento fa). Chi ha dato al ns interlocutore questa notizia non ha capito nulla, mentre il ns interlocutore non ha alcuna colpa.

  10. maria teresa giacomazzi on

    gentile carlo,
    ancora sulla rendicontazione; se si rendicontano le spese per utenze o per il personale dipendente secondo Lei quando è stata contratta l’obbligazione ? alla stipula dei contratti di assunzione?
    questo significa che si può rendicontare solo il personale dipendente assunto dopo la pubblicazione degli elenchi? Non credo, ma qualcuno sta interpretando in questo modo.
    grazie mille

    • “… ma qualcuno sta interpretando in questo modo”. Qualcuno chi? Qualcuno che si è bevuto il cervello e gli è rimasto indigesto! Ma andiamo! Torniamo con i piedi per terra. Cosa succede quando otteniamo l’ok al finanziamento da una fondazione bancaria o altro ente grant maker? Imputiamo costi di personale e utenza pertinenti al progetto. Qui non ci viene chiesto un progetto ma di giustificare l’entrata da 5 per mille con costi sostenuti nel periodo. Mettiamo quelli. Basta pippe mentali (scusi il francesismo).
      Sono stato chiaro? Forse un pò diretto, certo.
      😀
      cm

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