5 per mille e automezzi: un divieto incomprensibile

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Secondo le linee guida del Ministero del Lavoro sulla rendicontazione dell’uso dei fondi 5 per mille, le organizzazioni destinatarie non possono acquistare beni mobili registrati utilizzando tali fondi se, nel frattempo, si è usufruito di contributi pubblici.

Posto che le linee guida non hanno forza di legge e quindi non possono introdurre né obblighi né sanzioni, francamente non se ne capisce il senso. In base alle conoscenze di chi scrive, gli unici finanziamenti pubblici al momento possibili sono quelli previsti dal comma 1, art. 96, legge 21/11/2000 n. 342 e poi dall’art. 20, d.l. 269/03 che prevedono un credito di imposta (ancora) del 20% del valore del bene, erogato direttamente al venditore in forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione. Il credito di imposta va ad assorbire l’impatto dell’I.V.A. sull’acquisto.

Ricordiamo che la norma originariamente era stata introdotta in quanto non è possibile applicare un’esenzione I.V.A. che esuli da quelle espressamente previste dalle direttive comunitarie. L’intenzione era quella di mandare esenti da I.V.A. gli acquisti di automezzi speciali per le Odv e le Onlus ma la norma, appunto, contrastava con le direttive comunitarie.

Si era perciò preferito intervenire concedendo un credito di imposta al venditore che, peraltro, gli risolve anche l’insorgere del problema del pro-rata I.V.A., problema che nasceva per la concomitanza di operazioni attive esenti.

Per inciso, è opportuno ricordare che la misura del credito di imposta non è stata aggiornata all’aumentare dell’aliquota I.V.A. attualmente al 22%.

Posto quindi che la misura del contributo pubblico è del 20% sul prezzo del bene in questione, è matematicamente impossibile che possa esservi un eccesso di utilizzo dei contributi pubblici, tanto più che i fondi 5 per mille non hanno natura pubblica come già ricordato dalla Corte Costituzionale.

In altri termini è parere di chi scrive che l’utilizzo del credito di imposta sia legittimo per l’acquisto di ambulanze e mezzi antincendio se solo la restante parte del prezzo dei beni sia coperta dai fondi 5 per mille anche perché il venditore non addebiterà all’acquirente una somma superiore da pagare. Per fare un esempio, se un’ambulanza costa, iva compresa 122 mila euro, al netto del credito di imposta, la fattura avrà un saldo di 102 mila euro e quindi, a meno che non si sia in presenza di manovre truffaldine, l’esborso documentato e rendicontabile da parte dell’acquirente sarà di 102 mila euro.

Perciò, caro Ministero, di che cosa stiamo parlando?

Gianpaolo Concari

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