5 per mille 2010: comunque i deputati ci provano, per la nostra gioia

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Già lo fecero i senatori, e ve ne parlai qui.

Adesso anche i deputati provano a scrivere sul 5 per mille con alterne fortune. La base è “comunque presentiamo un nostro emendamento per far vedere che ce ne siamo interessati!” Cinico io?Se non ci credete, leggete qui cosa scrivono i nostri eletti. Si noti come siano solerti nel fare copia/incolla (anche sbagliati), perché non sanno ciò di cui stanno legiferando e neppure le conseguenze di queste loro mosse maldestre delle quali portiamo ancora i segni.

Carlo Mazzini

2.421. Di Biagio, Vignali, De Angelis.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa, calcolata al netto del crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università, incluse le Università e le Facoltà Pontificie;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

9-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 9-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

9-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 9-ter.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMENTO: Ma sì, dai. Anche le Università e Facoltà Pontificie. Non vorremo mai far loro mancare un pò dei nostri soldi. Prendiamo la calcolatrice: 8 per mille + 5 per mille fa … 1,3%.

DA CHE PULPITO!

2. 327. La XII Commissione

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41-bis. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

41-ter. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

41-quater. I soggetti di cui al comma 41-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

41-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 41-quater.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMENTO: Che noia. Copia e incolla, nessun volo pindarico. Però devo segnalare che il relatore è un certo Onorevole Barani, già sindaco di Aulla che – in ordine:

a. protestando contro Mani Pulite fece di Aulla il primo comune “Dedipietrizzato”

b. eresse una statuta a Bettino Craxi

LA FANTASIA L’HA CONSUMATA TUTTA NEGLI ANNI ’90

2. 1566. Bobba, Mattesini

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF, calcolata al netto del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

63-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 8-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

53-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 53-ter.

Conseguentemente all’articolo 53, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

COMMENTO: Prevedono 400 milioni all’anno che sono un pò pochini, anche se rendono triennale il 5 per mille (dal 2010 al 2012).

STRINGIAMO LA CINGHIA PER 3 ANNI

2. 1569. De Poli, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Buttiglione, Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa, Ciocchetti, Libè, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu

53-bis. A decorrere dall’anno finanziario 2010, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

e) finanziamento della ricerca sanitaria;

f) finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi della legislazione vigente in materia.

53-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

COMMENTO: Beh, loro forse esagerano con 600 milioni, ma almeno lo rendono veramente perpetuo

SI FANNO BELLI CON I SOLDI DEGLI ALTRI (CHE SAREMMO NOI)
2. 1396. Frassinetti.
55-bis. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2996, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente – e nel limite di importo di cui al comma 55-sexies – alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

55-ter. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

55-quater. I soggetti di cui al comma 55-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

55-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-quater.

55-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 55-bis a 55-quinquies è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2011.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMENTO: Potevano mancarci le ASP, cioè le ex IPAB?

PARASTATALE!

2.1393. Frassinetti

55-bis. Per l’anno finanziario 2010 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente – e nel limite di importo di cui al comma 55-sexies – alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

f) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d’Italia.

55-ter. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 
      55-quater. I soggetti di cui al comma 55-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

55-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-quater.

55-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 55-bis a 55-quinquies è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l’anno 2011.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMENTO: Di nuovo Frassinetti, e questa volta con gli Istituti per ciechi d’Italia

INVEDIBILE
2. 0. 39. Toccafondi

Art. 2-bis.

(Cinque per mille).

1. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito dette persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settore di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma i ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, delta salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell’importo di cui al comma 3 delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma i sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all’imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell’importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMENTO: Copia e incolla; ma che noia! E poi copia male (dagli anni scorsi) perchè include le Associazioni riconosciute, le Fondazioni e le Fondazioni che operano nei settori delle Onlus.

IMPARARE  A COPIARE
2. 0. 42. Albonetti, Sposetti

Art. 2-bis.

(Cinque per mille).

1. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell’importo di cui al comma 3 delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all’ imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell’importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2011

COMMENTO: Questi sono mitici! fanno lo stesso identico errore del precedente.

COPIARE DAI PIU’ BRAVI, NON DAGLI ASINI

2. 0235. Mariani, Realacci, Baretta, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

Art. 2-bis.

1. Una quota pari al cinque per mille dell’imposta netta sulle persone fisiche, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

COMMENTO: Tutto qua? Non è che manca qualcosa? Peraltro si dimenticano (?) le Fondazioni

STANCHI E MINIMALISTI
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4 commenti

  1. elena siniscalco on

    ammetto le mie colpe sono apolitica e quindi molto ignorante sull’argomento. ma mi è venuta una idea immagino di non essere l’unica .non è che con l’ 8 o il 5 per mille si può pensare di finanziare la scuola italiana?? perfetto sarebbe anzi se ognuno potesse decidere addirittura la scuola,quella del proprio figlio magari. non so se è fattibbile ma sarebbe bello !!! voi che siete pìù consapevoli responsabili e colti pensateci. grazie elena siniscalco

    • Consapevoli, responsabili e colti? Lasciamo stare. Il problema della sua proposta è che la scuola del sud si vedrebbe finanziare una quota minore dai genitori dei propri alunni in quanto il reddito medio delle popolazioni del sud è considerevolmente più basso, rispetto a quello delle famiglie del nord. In generale le scuole dei ricchi sarebbero più finanziate di quelle dei poveri; una strana idea di redistribuzione delle risorse, non crede?
      Inoltre, credo non siano molti i costi totalmente variabili, dipendenti cioé dal numero di alunni in un istituto; pertanto per un istituto con pochi alunni ci sarebbero poche risorse disponibili.

      CM

      • elena siniscalco on

        va bene va bene stavo pensando solo ai miei figli!!!!
        e allora facciamo finanziamento con l’8 o il 5 per mille a tutta la scuola italiana.
        grazie per avermi risposto intanto

        elena siniscalco

        • Il 5 per mille è pensato per enti no profit, volontariato, ecc. La scuola ha già i suoi finanziamenti da altre leggi dello stato. Casomai promuoviamo politici che diano la giusta importanza (e di conseguenza le risorse adeguate) alle istituzioni scolastiche

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