5 per mille 2008: testo definitivo (per ora) uscito dal Senato

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Quello che segue è il testo del 5 per mille 2008 come entra alla Camera; il provvedimento è stato inserito all’interno di una Missione particolare. Da quest’anno la formazione della legge finanziario è caratterizzata da Missioni … beh, è un discorso complesso.
Passare bene alla Camera non dovrebbe essere una “Missione Impossibile”, mentre l’elevamento dei 100 milioni a brevissimo termine questo sì, sembra improbabile.
All’interno dell’articolo (che diventa il numero 136 dall’84 che era) si trovano provvedimenti “adattivi” per l’8 per mille a saldo 2008 e per il (primo) 5 per mille in teoria a saldo 2007, ovvero quello di cui si sa già tutto (vita, morte, miracoli, quote, percentuali ecc) tranne – che volte che sia – quando salderanno il conto.

Carlo Mazzini

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Capo XXVIII
MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE

Art. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.
2. Al comma 1237 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
3. Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, nel limite dell’importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del
comma 4.
6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009.

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