Tribunale civile di BARI: la DRE deve riammettere la Onlus al 5 per mille negato

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“It’s a beautiful day …” cantavano i Queen.

In fondo a questa pagina trovate in allegato il lunghissimo testo (18 pagine) dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari – il 30 aprile scorso – ha confermato il decreto dello stesso tribunale del 17 marzo nel quale si richiedeva alla DRE della Puglia di reinserire l’associazione A Onlus negli elenchi del 5 per mille.

La lettura è lunga, lunghissima, ma merita la lettura e molte considerazioni che andremo a fare anche in altri contesti.

Io mi permetto di ricordare come mi stracciai le vesti (metaforicamente) quando lessi la totale assenza di contro argomentazioni all’istanza (suggerita da Vita) inviata dalle Onlus escluse.
Qui la citazione da un articolo di Vita

«Si tratta di una non-risposta», chiosa (…) Carlo Mazzini, «tanto più sorprendente in quanto arriva a seguito di un’istanza molto argomentata e documentata, che citava articoli di legge e sollevava questioni di legittimità e responsabilità. Mi sembra davvero irresponsabile non entrare nel merito e liquidare la questione con un “non siamo d’accordo con voi”, tanto abbiamo il coltello dalla parte del manico. Trattare con questa leggerezza questioni tanto pesanti non fa certo onore all’Agenzia delle Entrate».

Qui la parte del testo del Tribunale – Tenete conto che la Resistente è la Direzione Regionale delle Entrate e la Ricorrente è l’associazione Onlus.

“VI.B. L’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
VI.B.1. La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento di esclusione dal beneficio del 5‰ emesso in data 28.1.2008 dall’AGENZIA DELLE ENTRATE / DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, avendo la resistente omesso, nella motivazione del predetto provvedimento, di dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni presentate da essa ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da parte della resistente.
VI.B.2. L’asserto è fondato.
VI.B.3. L’art. 10 bis della L. n. 241/1990 (inserito dall’art. 6 della L. n. 15/2005) recita: QUI CITA IL TESTO DI LEGGE (omissis).
VI.B.4. Ciò premesso in punto di diritto, si rileva in punto di fatto che dalla documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue: (QUI CITA I FATTI – Omissis) …
VI.B.4. Orbene, è sufficiente la semplice lettura degli atti suindicati per rendersi conto agevolmente di come l’AGENZIA DELLE ENTRATE / DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA, nella motivazione del provvedimento reiettivo del 28.1.2008, non diede alcuna ragione del mancato accoglimento delle osservazioni (tempestivamente) presentate dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS A., in palese violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 (che a tale specifica motivazione la obbligava).
L’omissione appare tanto più grave perché, a fronte delle osservazioni della ricorrente (che nella missiva del 29.11.2007 – e nelle successive missive – aveva affermato, contestando recisamente le carenze rilevate dalla resistente nel ‘preavviso’ di esclusione del 14.11.2007, di avere ab origine inviato sia la copia del documento d’identità del sottoscrittore dell’autocertificazione sia la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione), la resistente, nel provvedimento del 28.1.2008, non spese alcuna parola per spiegare come mai la copia della ricevuta telematica, indicata come “carente” (ossia “mancante”) nella nota del 14.11.2007 (tanto da costituire circostanza ostativa all’accoglimento della domanda di accesso al beneficio, unitamente alla carenza della copia del documento di identità del sottoscrittore), non fosse più da ritenersi motivo di esclusione dal beneficio. Tale carenza motivazionale appare tutt’altro che marginale, poiché, in mancanza di qualsivoglia chiarimento sul punto da parte della resistente (non solo doveroso ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma opportuno proprio per dissipare qualunque equivoco, stante il tenore delle osservazioni presentate dalla ricorrente), non può davvero escludersi che la resistente ‘rinvenne’, dopo averla ‘smarrita’, la ricevuta telematica tempestivamente trasmessa dalla ricorrente: ed è evidente che ciò, se accaduto per la ricevuta telematica, potrebbe essere accaduto anche per la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sì da rendere tutt’altro che inverosimile quanto sostenuto dalla ricorrente (ossia di avere tempestivamente trasmesso alla resistente non solo la ricevuta telematica, ma anche la copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio), con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione dal beneficio. Ad ogni buon conto, è indubitabile che la resistente avrebbe dovuto specificamente confutare, nel provvedimento del 28.1.2008, le osservazioni presentate dalla ricorrente, chiarendo non solo il punto oscuro di cui sopra s’è detto, ma spiegando altresì le ragioni per le quali i motivi di illegittimità ed arbitrarietà dell’esclusione dal beneficio evidenziati dalla ricorrente nella propria missiva del 29.11.2007 fossero da ritenersi infondati. Ma ciò la resistente si guardò bene dal fare, tanto da far persino dubitare che le osservazioni della ricorrente fossero state lette e/o prese in considerazione prima dell’emissione del provvedimento di rigetto (invero nel provvedimento del 28.1.2008 non v’è menzione alcuna, neanche per relationem, tanto della missiva in data 29.11.2007 della ricorrente quanto, comunque, delle osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito del ‘preavviso’ di esclusione in data 14.11.2007 ad essa comunicato dalla resistente).
VI.B.5. L’evidenziata carenza motivazionale pone indubbiamente il provvedimento del 28.1.2008 in contrasto con l’art. 10 bis della L. n. 241/1990, con conseguente sua illegittimità per violazione di legge.
…”

Ecco qui il testo in pdf

Tribunale di Bari

Ringrazio il dottor V della Fondazione A(omissis) Onlus che mi ha segnalato la giurisprudenza.
Solo grazie a queste “dritte” riusciamo a condividere un sapere che deve essere di tutti e per tutti.

Carlo Mazzini

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2 commenti

  1. Purtroppo non riesco a scaricare la sentenza allegata: può controllare se è solo un mio problema?
    Il tema è molto interessante. Mi chiedo ancora però per quale motivo sia richiesta al presidente l’autocertificazione della sussistenza del possesso dei requisiti richiesti per accedere al 5xmille quando l’Amministrazione potrebbe accertarli accedendo direttamente ai diversi registri (dall’anagrafe delle onlus al registro delle organizzazioni di volontariato, dai registri delle associazioni di promozione sociale al registro CONI per le associazioni sportive dilettantistiche)….

  2. Direi che è un suo problema.
    Provi col tasto destro del mouse se ha windows, con “scarica come” o qcosa di simile.
    Credo dipenda dal browser e/o dalla versione dello stesso.
    Cordiali saluti

    Carlo Mazzini

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