Agenzia per le Onlus: ecco perché non scompare

0

Premetto: questa è una non notizia.
Partiamo peraltro da una sicurezza.
Sono ignorante.
Su tante cose, certo; ma una di queste è il Diritto Amministrativo, che non è la mia materia.
Proprio perché sono ignorante mi faccio domande alle quali non so rispondere compiutamente; e proprio perché so rispondere parzialmente, pongo domande a chi di dovere; a voi che leggete e ad esperti della materia.
Io ho trovato una flebile risposta al mio quesito del punto 4; spero di aver ragione.

In sintesi la questione è la seguente.
1. la solita Finanziaria “monstre” dell’anno presente (targata L 244/07) all’art 2, c 634 e segg (trovate il testo vigente qui in calce) va – per le solite ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica – a sopprimere, riordinare ecc nel nuovo termine del 31.12.08 gli enti e gli organismi pubblici statali con meno di 50 dipendenti
2. Nell’executive summary che trovate nel sito dell’Agenzia per le Onlus (scaricatelo qui) leggerete che l’Agenzia ha meno di 50 dipendenti, anzi, non ne ha neppure uno, dato che ne prende 16 (sui previsti 35) in prestito da amministrazioni varie (pag 17).
3. la manovra d’estate (DL 112/08 convertita in L 133/08) va a definire più nel dettaglio l’attività falcidiante e con smania comunicatrice riporta l’art 26 un titolo perentorio (Taglia enti) che trovate sempre in calce (confrontare tra l’altro l’articolo sul taglia enti di oggi su Il Sole a pag 14 a firma di A. Cherchi).
4. L’Agenzia per le Onlus è destinata a scomparire, non avendo più di 50 dipendenti?
5. Mia risposta: no. Ve l’avevo detto che era una non notizia.
6. Se volete la notizia è che l’Agenzia delle Onlus non è destinata alla scomparsa perchè non è ciò che tutti noi vorremmo che fosse, cioè una Autorità amministrativa indipendente. Infatti, nel citato art 26 del DL 112/08 si legge di un’esclusione dalla soppressione di quegli enti che non compaiono all’art 1, c 5 (in realtà trattasi di una tabella al comma) della L 311/04.
7. Ce la possiamo fare, non scoraggiamoci.
Rileggiamo attentamente:
Non sono sopprimibili quegli enti che NON compaiono in un elenco remoto remoto.

Due morali.
1. Come anticipato, l’Agenzia per le Onlus non sarebbe sopprimibile, in quanto non è tra gli enti di cui alla tabella della legge del 2004 e non è – come vorremmo che fosse – un’Autorità amministrativa indipendente (inserita nella tabella), altrimenti sarebbe sopprimibile.
2. Seconda morale. Ma come scrivono queste leggi???
Gelmini, Brunetta, fate qualcosa!

Carlo Mazzini

L 244/07, art 2, c 634

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’ e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei
servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008
(1), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per
l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati,
sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione,
enti ed organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attivita’ analoghe o complementari, con conseguente riduzione
della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto
privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le
modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente
comma, nonche’ dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attivita’ in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero
attivita’ relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli
enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi
collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita’ dei
predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo
Stato risponde delle passivita’ nei limiti dell’attivo della singola
liquidazione in conformita’ alle norme sulla liquidazione coatta
amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi
e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai
sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza
nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
(1) Termine gia’ prorogato al 30 settembre 2008 dall’art.4, comma 3
decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008 n. 129.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al
Parlamento per l’acquisizione del parere della Commissione di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere
e’ espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del
medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il
parere si intende espresso favorevolmente.

636. (Comma abrogato)

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l’emanazione dei
regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, e’ disciplinata
la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli
enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 e’ acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1 gennaio 2008, e’ abrogato l’articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi
7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in
applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall’attuazione delle
norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento
dell’indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di
risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione
dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di
accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di
miglioramento dell’indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a),
dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.


art 26 DL 112/08
Art. 26.

(( Taglia-enti ))

(( 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita’, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi’, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma )).

(( 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’ oggetto.

L’amministrazione cosi’ individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati )).

(( 3. Il comma 636 dell’articolo 2 e l’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).

(( 4. All’alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» )).

(( 6. L’Unita’ per il monitoraggio, istituita dall’articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia’ stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri )).

(( 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalita’ e le modalita’ di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6 )).

Related Posts with Thumbnails
Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Questo sito utilizza cookie per funzioni proprie. Se continui nella navigazione o clicchi su un elemento della pagina accetti il loro utilizzo Per maggiori informazioni vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy"

Vai in fondo alla pagina e clicca su "Privacy Policy" - Per contattarci su questioni "Privacy" scrivi a "studiouno (chiocciola) quinonprofit.it"

Chiudi