Come già anticipato da Carlo Mazzini su queste pagine, dal 2017 non occorrerà più ripetere ogni anno la tediosa iscrizione agli elenchi dei beneficiari dei fondi 5 per mille, così come non occorrerà più inviare l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti entro il 30 giugno successivo.
Sono queste le novità essenziali apportate al dpcm del 23/04/2010, novellato dal dpcm 07/07/2016.
Gli enti in precedenza già iscritti nei vari elenchi saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Eventuali errori dovranno essere corretti mediante un’apposita dichiarazione da inviare entro il 20 maggio di ogni anno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è situata la sede legale dell’ente.
Anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale si certifica la sussistenza dei requisiti dell’ente iscritto non ha scadenza salvo che
- l’ente cambi il proprio legale rappresentante
- siano mutate le condizioni per le quali un ente era iscritto ad una o più particolari categorie.
Se il legale rappresentante non provvede ad inviare una nuova autocertificazione o una nuova richiesta di iscrizione dell’ente agli elenchi, l’ente decade dal beneficio dei fondi 5 per mille.
La nuova norma (art. 6-bis, comma 3, dpcm 23/04/2010) se da una parte semplifica, dall’altra complica (e non di poco) i problemi di passaggio delle consegne in occasione della nomina di un nuovo presidente dell’ente che normalmente è anche legale rappresentante.
Se si tiene conto del calendario di trasmissione delle iscrizioni agli elenchi secondo quanto indicato negli artt. 2, 3, 4 e 6 del dpcm 23/04/2010, vediamo che i termini sono:
- 7 maggio per gli “enti del volontariato”, cioè Onlus, Aps e altri enti che operano nel settore Onlus
- 30 aprile per gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica e dell’università
- 30 aprile per gli enti che svolgono attività di ricerca sanitaria
- 7 maggio per le associazioni sportive dilettantistiche
Tali termini sono ora validi per inviare sia la nuova iscrizione che l’autocertificazione.
Se le comunicazioni devono essere effettuate agli organismi che sovrintendono alla ripartizione dei fondi, ovviamente nel caso di prima iscrizione o di cancellazione, è del tutto illogico e contrario a diverse norme in vigore l’adempimento relativo all’invio dell’iscrizione agli elenchi e la conseguente autocertificazione nel caso in cui vi sia la mera sostituzione del legale rappresentante dell’ente e questo per tre ordini di motivi:
- per incongruità della tempistica
- per violazione delle norme vigenti
- per illogicità dell’adempimento richiesto
Incongruità della tempistica
Nel dpcm non è specificato il “periodo di osservazione” cioè quale sia il termine iniziale e quello finale all’interno dei quali scatta l’obbligo di comunicazione delle avvenute variazioni.
Stando al tenore letterale della norma, sembra che se si nomina un nuovo presidente il 7 maggio, entro lo stesso giorno si dovrebbe inviare la nuova iscrizione e l’autocertificazione.
Il pensiero va a tutti gli enti che approvano il bilancio d’esercizio nel mese di aprile e che, contestualmente provvedono alla nomina del nuovo organo esecutivo, presidente/legale rappresentante compreso: con la nuova disposizione è un adempimento che occorre mettere in agenda già al momento della convocazione dell’organo preposto alla nomina per non dimenticarsi della scadenza.
Resta il fatto che deve essere concesso un congruo termine per effettuare l’adempimento e una settimana non è certamente un termine congruo.
Violazione delle norme vigenti
L’adempimento richiesto è contrario alle norme in vigore in tema di rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadini, il cui principio comune è che la Pubblica amministrazione non può chiedere al cittadino dati e documenti di cui sia già in possesso.
Infatti i dati del nuovo legale rappresentante sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (che è parte della Pubblica amministrazione), nei 30 giorni successivi alla nomina, attraverso il mod. AA5 o il mod. AA7 qualora l’ente svolga anche un’attività commerciale.
In questo caso sono almeno tre le norme che sono violate dal dpcm:
- art. 6, comma 4, legge 27/07/2000 n. 212 (statuto del contribuente) in cui si dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
- art. 18, comma 2, legge 07/08/1990 n. 241, richiamato anche dalla disposizione già prima citata, in cui si dispone che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
- art. 45, comma 1, d.P.R. 445/2000 in cui si dispone che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
Illogicità dell’adempimento richiesto
La semplice sostituzione del legale rappresentante non significa nulla ai fini della variazione dello status di beneficiario dell’ente. In altri termini, non è che sostituendo il legale rappresentante, l’ente cambia le sue caratteristiche o possa rappresentare la manifestazione di volontà di variare indirizzo circa i fondi 5 per mille. Eventualmente il nuovo organo direttivo potrà chiedere la cancellazione dagli elenchi o l’iscrizione in elenchi diversi se ed in quanto ne ricorrano i presupposti, ma questa è un’altra storia.
A questo pasticcio deve essere aggiunto il fatto che non si dice nulla circa “i tempi supplementari” concessi dietro pagamento della sanzione di 250 euro per recuperare l’adempimento omesso né si dice nulla circa il tempo concesso in più, in precedenza stabilito in base al calendario degli adempimenti annuali (3 mesi dopo la data di scadenza per l’invio dell’autocertificazione)
E’ perciò auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate con una circolare sul tema.
Sulla rendicontazione
Nel novellato art. 12, si parla dell’obbligo di rendicontazione delle somme: appare più semplice e lineare la possibilità di accantonare i fondi 5 per mille per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo dell’utilizzo ma non se ne dà una scadenza massima, cosa che invece andava fatta. Ora occorre coordinare le linee guida con il dpcm visto che la scadenza imposta nelle prime è di 24 mesi ed è troppo esigua. Certo non si potrà andare alle calende greche per l’utilizzo ma un termine massimo di cinque anni non è poi così male: si pensi ai tempi di realizzazione di un immobile o di un programma di cooperazione a medio termine.
Intanto che ci siamo, sarebbe bene che nelle linee guida si risolvessero altri problemi generati dal ministeriale di turno:
- l’allegazione delle buste paga se le spese da rendicontare sono maggiori del 50% dell’importo percepito sono un’invenzione perché nel dpcm nulla si dice in tal senso. Peraltro il Ministero del Lavoro può attingere i dati relativi ai dipendenti agevolmente essendo gli stessi reperibili presso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL. In altri termini si ritorna a quanto detto prima sulla violazione delle norme contro la proliferazione dei documenti e dei certificati;
- l’allegazione dei permessi di costruzione, i progetti e i preventivi di spesa nel caso di utilizzo di fondi accantonati per la costruzione di immobili è un’altra invenzione che non trova alcun presupposto giuridico. Al massimo può costituire il compendio della documentazione da conservare presso la sede dell’ente beneficiario, così come la delibera dell’organo esecutivo circa l’accantonamento dei fondi;
- altra incongruenza è che mentre nel sito del Ministero del Lavoro si ammette l’invio del rendiconto a mezzo posta elettronica certificata, (se non lo trovate, fate una ricerca testuale con la stringa PEC all’interno della pagina) la possibilità viene totalmente ignorata dalle linee guida dove si parla solo di invii per posta raccomandata. Non solo: viene totalmente ignorato il fatto che se il rendiconto è firmato dal legale rappresentante con firma digitale tale documento informatico non necessita più dell’integrazione documentale del documento di riconoscimento poiché la firma digitale fa piena prova della riferibilità del documento alla persona che vi ha apposto la firma digitale che non può essere ripudiata salvo che non sia provato l’utilizzo fraudolento del dispositivo di firma. Insomma P.E.C. e firma digitale ormai sono di casa anche nel mondo del Terzo settore e sarebbe bene prevederne la possibilità di utilizzo;
- infine, ma non per importanza, in occasione di questo restyling, si è persa l’occasione per definire il periodo di osservazione (cioè la nel caso di anticipazione bancaria dei fondi 5 per mille. Sul tema al momento non si trova nulla né nel dpcm né nelle linee guida. Le informazioni al riguardo si trovano in una risposta nelle “frequently asked questions – faq” che al momento della chiusura di questo lavoro sono raccolte nel vecchio sito del Ministero del Lavoro dove si dice che in caso di anticipazione, il termine decorre dal momento della pubblicazione degli elenchi. Termine incomprensibile poiché dal momento della pubblicazione a quello della successiva anticipazione vi è una differenza temporale dovuta alla fase istruttoria della pratica di finanziamento. Questo non fa che comprimere il periodo utile di spesa che non sarà più di 12 mesi ma di 12 mesi meno il tempo necessario per rendere operativa la richiesta di anticipazione mediante cessione del credito. Più coerentemente sarebbe stato opportuno armonizzare il termine con il momento in cui l’istituto di credito finanziatore accredita l’anticipazione all’ente beneficiario, inserendo nel modello di rendicontazione una casella informativa circa l’avvenuta anticipazione, informazione che può essere verificata a posteriori in qualsiasi momento.
Rimane invariato l’obbligo relativo all’invio del rendiconto: occorre spedirlo all’amministrazione solo se l’assegnazione è superiore ai 20.000 euro. Per i fondi di importo pari o inferiore a 20.000 euro, si deve redigere il documento ma deve essere conservato dall’ente beneficiario ed esibito in caso di controllo assieme alla documentazione relativa alle spese.
Gianpaolo Concari
Questo post è stato pubblicato anche sul sito fisco sport.
6 commenti
Il mio sarà un eccesso di scrupolo ma con i burocrati non si sa mai….il dpcm sulle nuove linee della rendicontazione del 5 per mille parla, se non sbaglio di “nuovo legale rappresentante” Ora per nuovo immagino sia da intendersi “diverso” non un legale rappresentante che è stato riconfermato nel suo incarico dopo la sua naturale scadenza….è un eccesso di scrupolo?
Claudio
Nuovo vuol dire nuovo, certo; diverso dal vecchio, quindi.
E’ bene chiarirlo
😀
Buongiorno Dr. Mazzini,
sono il segretario di un’Associazione di Volontariato ONLUS che deve predisporre il RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”2013 percepiti nell’anno 2015.
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (modulistica) è presente un nuovo modulo diverso nella grafica degli anni precedenti-
Ora sentito il parere di altre Associazioni ci si è posti il problema : “Qual è la modulistica da adottare per la rendicontazione degli importi percepiti nel 2015 relativi al 5 per mille dell’Irpef anno 2013? quella nuova o quella vecchia?”
Mi permetto pertanto rivolgermi alla sua attenzione per avere un suo parere.
Grazie
Sentiti direttamente, gli uffici del Ministero hanno detto che le nuove regole di cui al nuovo decreto ministeriale partono con il prox 5 per mille da rendicontare e non da questo. Comunque nulla vi vieta di utilizzare questo nuovo modello che tra l’altro hanno modificato ulteriormente nelle ultime settimane dopo che abbiamo fatto notare incongruenze ed errori.
Utilizzate pure quello nuovo. E’ importante scrivere una bella relazione illustrativa. Tra poche settimane dovrebbe uscire un Instant book del Ciessevi con ampi esempi e spiegazioni
Cordiali saluti
cm
Egr. dott. Mazzini, sa perchè il 5 x 1000 del 2014 è stato liquidato a settembre 2016 a tutte le associazioni escluso le associazioni sportive che a tutt’oggi, 21/2/2017, sono ancora tutte ” in lavorazione “? Il 5×1000 si sta tramutando in dramma per tutte le associazioni sportive che si sono fatte anticipare l’importo dalle banche che ora pretendono il rimborso.
Onestamente, ritengo che i ritardi storici e cronici sul 5 per mille alle sportive dilettantistiche rappresenti un mistero più misterioso di quelli di Fatima.
Quello che so è che dovete andare qui
http://www.sportgoverno.it/percorsi/5-per-mille/dichiarazione-2014.aspx
e poi sulla destra andare sulla procedura.
Di più non so.
Scusi il ritardo nella risposta
cm