Tiriamo un sospiro di sollievo.
L’Agenzia per le Onlus continua a vivere e lottare con noi.
Vi ricordate la questione del taglia-enti; ve l’ho raccontata da ultimo qui.
Bene; nella GU di ieri è stato pubblicato il DPCM che riporta l’elenco degli enti che – in deroga alla norma taglia-enti – sopravvivono amor et gratia dei.
Quali enti? Tra gli altri l’Agenzia per le Onlus, CONI, Lega Italiana Lotta ai Tumori.
Rallegriamoci per lo scampato pericolo, e chiediamo sempre maggior impegno all’Agenzia.
(sottovoce) … se poi intendesse prender posizione su alcune questioni, a me personalmente non dispiacerebbe. Capisco anche che è un’istituzione, e che ci sono considerazioni complessive e complesse da effettuare. (fine sottovoce)
Speriamo soprattutto che aumentino le reali dotazioni di personale e di fondi; abbiamo bisogno di un’Agenzia, non di un feticcio di Authority.
Carlo Mazzini
DL 112/08, comma 1 (conv con modif in L 133/08)
 1. Gli  enti  pubblici  non  economici  con una dotazione organica inferiore
alle 50   unita’,   con   esclusione   degli   ordini   professionali  e  loro
federazioni, delle  federazioni  sportive e degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato  in  attuazione  del  comma  5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004,   n.   311,   degli   enti   la  cui  funzione  consiste  nella
conservazione e  nella  trasmissione  della  memoria  della Resistenza e delle
deportazioni, anche  con  riferimento  alle  leggi  20  luglio  2000,  n. 211,
istitutiva della  Giornata  della  memoria  e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva
del Giorno  del  ricordo, nonche’ delle Autorita’ portuali, degli enti parco e
degli enti  di  ricerca,  sono  soppressi  al novantesimo giorno dalla data di
entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ad
eccezione di  quelli  confermati  con  decreto  dei  Ministri  per la pubblica
amministrazione e   l’innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,  da
emanarsi entro  il  predetto termine. Sono, altresi’, soppressi tutti gli enti
pubblici non  economici,  per  i  quali,  alla scadenza del 31 marzo 2009, non
siano stati  emanati  i  regolamenti  di  riordino  ai  sensi  del  comma  634
dell’articolo 2  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta
giorni i   Ministri   vigilanti   comunicano   ai  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e  l’innovazione  e  per la semplificazione normativa gli enti
che risultano soppressi ai sensi del presente comma.  
DPCM 19 novembre 2008
   IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
                   AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
                                  e
                         IL MINISTRO PER LA
                      SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
  Visto  l’art.  26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita’,  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6  agosto  2008, n. 133, ed in particolare il comma 1, primo periodo,
che  prevede  che  gli  enti  pubblici  non  economici  con  organico
inferiore  alle  50  unita’,  inclusi nell’elenco Istat pubblicato in
attuazione  del  comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311  ,  sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  citato  decreto,  ove non
confermati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
  Visto   il   sopracitato  elenco  delle  amministrazioni  pubbliche
inserite  nel  conto economico consolidato, individuate dall’Istat ai
sensi  dell’art.  1,  comma  5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale (Legge Finanziaria 2005)»;
  Vista  la nota circolare n. 9 del 20 ottobre 2008, del Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l’innovazione e del Ministro per la
semplificazione  normativa, che enuncia alcuni criteri interpretativi
per l’applicazione del predetto art. 26, comma 1, precisando che esso
riguarda soltanto gli enti pubblici non economici statali;
  Viste  le  note  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l’innovazione  e del Ministro per la semplificazione normativa del 10
luglio  2008 e del 4 agosto 2008, indirizzate a tutti i Ministri, con
le  quali  e’  stato  richiesto di comunicare gli enti vigilati per i
quali  le singole amministrazioni intendono chiedere l’inclusione nel
presente  decreto,  onde sottrarli alla soppressione ex lege prevista
dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;
  Vista  la  nota  prot.  n.  451/08/UL/P del 15 ottobre 2008, con la
quale  sono  stati  richiesti  al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze,  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  i  dati  relativi agli
organici degli enti interessati alla soppressione;
  Vista   la  nota  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 122761 del 21 ottobre 2008,
con la quale sono stati indicati gli enti soggetti alla soppressione,
tenuto conto delle dotazioni organiche e degli altri criteri previsti
dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;
  Viste  le note pervenute dalle singole amministrazioni, concernenti
le richieste di conferma degli enti da esse rispettivamente vigilati;
  Rilevato  che  alcune  delle predette richieste riguardano enti non
soggetti  alla  soppressione,  in  quanto rispondenti alle ipotesi di
esclusione  espressamente  previste  dal  piu’  volte citato art. 26,
comma 1, primo periodo;
  Considerate  le  motivazioni addotte dalle suddette amministrazioni
vigilanti ai fini della conferma degli enti indicati nell’allegato al
presente decreto;
                             Decretano:
Art. 1.
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  26, comma 1 , primo
periodo,   del   decreto-legge   25  giugno  2008,  n.  112,  recante
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita’,  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6  agosto  2008,  n.  133,  sono  confermati  gli  enti  pubblici non
economici   di   cui   all’allegato  elenco,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  Il  presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e
sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 2008
                                          Il Ministro per la pubblica
                                               amministrazione
                                               e l’innovazione
                                                  Brunetta
   Il Ministro per la
semplificazione normativa
        Calderoli
Allegato 1
Allegato
   1) Accademia della Crusca;
   2)  Agenzia  per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita’
sociale;
   3) Cassa Conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto;
   4) Cassa conguaglio settore elettrico;
   5) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
   6) Ente teatrale italiano (ETI);
   7) Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IslAO);
   8 ) Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);
   9) Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).
 
		
				
				
			 
					 
						
		
 
	
											 
	
											